In relazione alla nuova disposizione agevolativa per l’acquisto della prima casa, prevista dalla legge di Stabilità 2016, qualora l’acquirente decida di non procedere più alla vendita dell’immobile pre-posseduto dopo l’acquisto agevolato, dovrebbe essere consentita la presentazione di un’istanza all’Ufficio per chiedere la riliquidazione dell’imposta assolta in sede di registrazione dell’acquisto, all’aliquota ordinaria, evitando l’applicazione delle sanzioni. Lo suggerisce il Consiglio Nazionale del Notariato nello Studio n. 5-2016/T. Sarebbe un atto dovuto, alla luce del fatto che l’Agenzia delle Entrate ha ammesso tale procedimento anche nel caso di mancato riacquisto entro l’anno a seguito dell’alienazione infra quinquennale, benché tale fatto dipenda da un mero comportamento volontario e consapevole.

La nuova disposizione agevolativa per l’acquisto dell’abitazione “prima casa”, introdotta dalla legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 55, legge n. 208/2015), è stata oggetto di un’ampia disanima interpretativa da parte del Consiglio Nazionale del Notariato nello Studio n. 5-2016/T del 22 gennaio 2016.

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