La Corte di Cassazione ha negato l’applicazione dell’imposta sostitutiva – in luogo delle più onerose imposte ipotecarie, di bollo e registro – a un atto di costituzione di ipoteca relativa a un finanziamento a medio/lungo termine concesso da un istituto di credito, destinato a consentire i “rimborsi dei finanziamenti a breve termine” già erogati in anni precedenti. La decisione della Suprema Corte appare fortemente criticabile sotto diversi profili e ci spinge a ritenere che la complessità dei fatti sottoposti a verifica e a giudizio richiede un’adeguata specializzazione del collegio giudicante ad ogni livello, compreso il giudizio di cassazione.

Con la sentenza n. 695 depositata il 16 gennaio 2015 , la Corte di Cassazione ha negato l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 15, D.P.R. n. 601/1973, in luogo delle più onerose imposte ipotecarie, di bollo e registro, a un atto di costituzione di ipoteca relativa a un finanziamento a medio/lungo termine concesso da un istituto di credito, destinato a consentire i “rimborsi dei finanziamenti a breve termine” già erogati in anni precedenti.

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