Nuova pronuncia della Corte di cassazione in tema di contraddittorio endoprocedimentale. Dopo che le Sezioni Unite hanno sancito che le garanzie fissate dallo Statuto dei diritti del contribuente si applicano soltanto agli atti emessi a seguito di accessi, ispezioni o verifiche fiscali effettuate presso la sede del soggetto sottoposto a controllo, ovvero quando la rettifica riguardi tributi armonizzati, con la sentenza n. 4591 del 2016, la Suprema Corte si è soffermata su alcuni aspetti procedurali. In particolare, la Cassazione ha sostenuto, da un lato, l’irrilevanza del preliminare invito al contribuente, per cui l’omessa notifica non determinerebbe la nullità della cartella di pagamento e, dall’altro, che la comunicazione degli esiti del controllo – seppur obbligatoria – non necessita di particolari forme di notifica.

Dopo il pronunciamento delle SS.UU del dicembre 2015 (sentenza n. 24823), la Corte di cassazione torna ad occuparsi del contraddittorio endoprocedimentale previsto dall’art. 36- ter, D.P.R. n. 600/1973, con la sentenza n. 4591 del 9 marzo 2016

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