Alla fine il “decreto sostegno” ha introdotto una nuova “rottamazione” dei ruoli. L’art. 4, co. 4, dispone che i debiti di importo fino a 5.000 euro, comprensivi di capitale, interessi e sanzioni affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 sono automaticamente annullati. L’unica condizione è che il soggetto debitore non abbia dichiarato – letteralmente “conseguito”, anche se il termine non appare tecnicamente molto appropriato – un reddito imponibile superiore a 30.000 euro.

I soggetti beneficiari sono sia le persone fisiche che giuridiche, vista l’assenza di una delimitazione categoriale.

Sarà compito di un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge), definire le modalità tecniche dell’annullamento e del discarico contabile degli enti creditori.

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