FRINGE BENEFIT: NUOVO VALORE NON IMPONIBILE
L'art. 40, del D.L. 4 maggio 2023, n. 48 (c.d. "Decreto Lavoro") (1) ha introdotto una rilevante modifica in tema di non rilevanza imponibile dei fringe benefit, nell'accezione più generale che comprende sia i più [...]
CAMALDOLI PER IL FISCO OTTANT’ANNI DOPO
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L’IMPOSTA SUGLI EXTRA PROFITTI DELLE BANCHE. ALCUNE RIFLESSIONI.
Come si ricorderà, l’art. 26 del D.L. 10.8.2023, n. 104 (pubblicato in Gazz. Uff. n. 186 del 10.8.2023), ha introdotto l’”Imposta straordinaria calcolata su incremento margine interesse”, subito ribattezzata imposta straordinaria sugli extra profitti delle banche, ed è l’ultimo, in ordine di tempo, di una serie di tributi introdotti nel nostro ordinamento a partire dal 2008.
Anche questa volta la misura approvata dal legislatore non ha mancato di sollevare numerose critiche, sia a livello politico sia tecnico. In questa sede cercheremo di fornire alcuni spunti di riflessione.
FRINGE BENEFIT: LIMITI APPLICATIVI DEL “VALORE NORMALE” E DEL “VALORE LIMITE”
Le recenti misure di sostegno al reddito introdotte nel corso del 2022 e dei primi giorni del 2023, come il “bonus carburante” o il “bonus bollette”, ci offrono lo spunto per svolgere alcune riflessioni sulle modalità applicative dell’art. 51, co. 3, del TUIR e del limite di € 258,23 del valore dei beni e servizi in natura che non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente e assimilato, disposto dal terzo periodo del medesimo co. 3.
http://www.taxpolighis.it/wp-content/uploads/2023/09/ARTICOLO-BENEFIT-TUIR.pdf
IL PIANO IRREALIZZABILE DI UNA SOCIETÀ SENZA CONTANTI
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L’AGEVOLAZIONE PER IL RESHORING VEDE LA LUCE
Nella riunione del Consiglio dei ministri di lunedì 16 ottobre, sono stati approvati in via preliminare una serie di provvedimenti collegati alla legge di bilancio, al progetto di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche (legge delega 9 agosto 2023, n. 111), e a tematiche di fiscalità internazionale.
Una delle misure introdotte consiste nell’agevolare il rientro in Italia di attività economiche – nel caso di specie quelle d’impresa - precedentemente svolte in Paesi non appartenenti all’Unione europea e allo Spazio economico europeo, il c.d. reshoring.